Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Artículo científico |
| Sprache: | it |
| Veröffentlicht: |
Universidad del Norte
2017
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85152301009 https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/html/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/85152301009.epub https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/movil |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| _version_ | 1866587403256332288 |
|---|---|
| author | Angelo Grimaldi |
| author_facet | Angelo Grimaldi |
| contents | La Costituzione siciliana del 1812 Angelo Grimaldi Derecho La Costituzione siciliana del 1812 si inserisce in un quadro politico-costituzionale qualificabile come sistema a “monarchia limitata”, dove il potere di indirizzo politi - co spettava al sovrano ed il parlamento agiva soltanto come “limite” al potere regio. Nell’esperienza costituzionale siciliana del 1812 non si può parlare di rottura costi - tuzionale, il sistema rimane “dualistico” e si reggeva sulla legittimazione dinastica del re e su quella del parlamento inteso come luogo di rappresentanza prevalentemente de - lla nobiltà siciliana. Il parlamento non era il luogo di rappresentanza della “nazione”, i due principali attori costituzionali sono il sovrano e gli aristocratici: la “nazione”, in quanto entità giuridica astratta, non può agire direttamente ma per delegazione, ne consegue che il parlamento poteva rappresentare solo una parte della società siciliana, cioè solo quella frazione rappresentata in parlamento. Il parlamento siciliano del 1812, per modalità di convocazione, elezione e composizione sociale dei membri non può esse - re considerato “assemblea costituente” e quindi espressione di “potere costituente”. La Costituzione prevede una distribuzione di funzioni ma non pare che si fosse potuto ma - terializzare il circuito costituzionale inglese basato sul binomio “irresponsabilità regia/ irresponsabilità delle camere” che poi avrebbe condotto alla trasformazione della res - ponsabilità giuridica (impeachment) in responsabilità politica. La feudalità era abolita, ma tutti i possedimenti feudali si trasformavano in “piena proprietà”. La Costituzione trasforma il regime giuridico dei feudi: da “omaggio feudale” ad “omaggio allodiale”. 2017 artículo científico 0121-8697 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85152301009 https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/html/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/85152301009.epub https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/movil it http://www.redalyc.org/revista.oa?id=851 Revista de Derecho application/pdf Universidad del Norte Revista de Derecho (Colombia) Num.48 |
| format | Artículo científico |
| id | redalyc_85152301009 |
| language | it |
| publishDate | 2017 |
| publisher | Universidad del Norte |
| spellingShingle | La Costituzione siciliana del 1812 Angelo Grimaldi Derecho La Costituzione siciliana del 1812 Angelo Grimaldi Derecho La Costituzione siciliana del 1812 si inserisce in un quadro politico-costituzionale qualificabile come sistema a “monarchia limitata”, dove il potere di indirizzo politi - co spettava al sovrano ed il parlamento agiva soltanto come “limite” al potere regio. Nell’esperienza costituzionale siciliana del 1812 non si può parlare di rottura costi - tuzionale, il sistema rimane “dualistico” e si reggeva sulla legittimazione dinastica del re e su quella del parlamento inteso come luogo di rappresentanza prevalentemente de - lla nobiltà siciliana. Il parlamento non era il luogo di rappresentanza della “nazione”, i due principali attori costituzionali sono il sovrano e gli aristocratici: la “nazione”, in quanto entità giuridica astratta, non può agire direttamente ma per delegazione, ne consegue che il parlamento poteva rappresentare solo una parte della società siciliana, cioè solo quella frazione rappresentata in parlamento. Il parlamento siciliano del 1812, per modalità di convocazione, elezione e composizione sociale dei membri non può esse - re considerato “assemblea costituente” e quindi espressione di “potere costituente”. La Costituzione prevede una distribuzione di funzioni ma non pare che si fosse potuto ma - terializzare il circuito costituzionale inglese basato sul binomio “irresponsabilità regia/ irresponsabilità delle camere” che poi avrebbe condotto alla trasformazione della res - ponsabilità giuridica (impeachment) in responsabilità politica. La feudalità era abolita, ma tutti i possedimenti feudali si trasformavano in “piena proprietà”. La Costituzione trasforma il regime giuridico dei feudi: da “omaggio feudale” ad “omaggio allodiale”. 2017 artículo científico 0121-8697 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85152301009 https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/html/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/85152301009.epub https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/movil it http://www.redalyc.org/revista.oa?id=851 Revista de Derecho application/pdf Universidad del Norte Revista de Derecho (Colombia) Num.48 |
| title | La Costituzione siciliana del 1812 |
| topic | Derecho |
| url | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85152301009 https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/html/ https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/85152301009.epub https://www.redalyc.org/journal/851/85152301009/movil |